Negli anni sono uscite diverse normative, sia europee che italiane, in merito all’emissione di VOC. Tra le più importanti vi sono sicuramente:
- la direttiva europea n. 42 del 2004 relativa alla “limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria”, a cui è seguita l’attuazione italiana con il decreto legislativo n. 161 del 2006 e successive modifiche. Questa normativa europea ha lo scopo di ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dai COV, poiché essi contribuiscono alla formazione di ozono troposferico. Pitture e vernici possono quindi essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto uguale o inferiore ai valori indicati nella direttiva e se sono etichettati in maniera adeguata (per ulteriori approfondimenti leggi il paragrafo “Limiti e dichiarazione dei COV”);
- la direttiva (UE) 2016/2284 (che abroga la direttiva 2001/81/CE) relativa alla “riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici”, recepita dall’Italia con il decreto legislativo n. 81 del 2018, è stata emanata per conseguire livelli di qualità dell’aria che non comportino significativi rischi e impatti negativi per l’ambiente e la salute umana. Questa normativa europea stabilisce la riduzione delle emissioni atmosferiche antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e particolato fine (PM2,5) e impone l’elaborazione e attuazione di programmi nazionali di controllo e monitoraggio dell’inquinamento atmosferico. Fino al 31 dicembre 2019 sarà possibile applicare i limiti nazionali di emissione previsti dal precedente D.Lgs n. 171/2004 che prevedeva il limite di 1159 chilotonnellate annue di COV. L’attuale decreto italiano fissa invece la riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005 del 35% dal 2020 al 2029 e del 46% a partire dal 2030;
- la direttiva 2010/75/UE relativa “alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, recepita dall’Italia attraverso il decreto legislativo n. 46/2014, stabilisce norme volte ad evitare, o quanto meno ridurre, le emissioni delle attività industriali nell’aria, nell’acqua e nel terreno e la produzione di rifiuti, allo scopo di proteggere l’ambiente;
- il D.Lgs n. 152/2006 relativo alle “Norme in materia ambientale” e conosciuto anche come “Testo Unico dell’ambiente” o “Codice dell’ambiente”, stabilisce norme in materia di tutela del suolo e delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico, valutazione dell’impatto ambientale e risarcimento dei danni ambientali. Il decreto ha subito numerose modifiche negli anni e le ultime sono state introdotte dal decreto legislativo n. 21 del 2018.
La parte quinta del TU si occupa di “norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”. Entrando più nel dettaglio, il titolo I legifera su “prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività” stabilendo “i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati”. L’art. 275 si occupa nello specifico delle emissioni di COV.